Un buon motivo per iscriversi al cai

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Suscitano perplessità gli aggiornamenti della Giunta Regionale Veneta in materia di soccorsi in montagna. A pagamento gli interventi di recupero per prestazioni non di emergenza, e tariffe più alte per gli stranieri. Ma il CAI ci mette al riparo garantendo una polizza specifica per i propri associati.

La Delibera della Giunta regionale veneta numero 1411 è datata 6 settembre 2011, e si tratta in gran parte di un ammodernamento di una circolare relativa agli oneri dei servizi di soccorsi già esistente. In particolare, rispetto alle attività del Soccorso alpino in montagna la legge a cui fa riferimento è quella Regionale del 30 novembre 2007 numero 33, nella quale all’articolo 5 si dice che “gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del Suem 118. Per i residenti nella regione Veneto la tariffa è ridotta del 20 per cento”. Ma ci sono altre distinzioni di fare, e a dirla tutta la delibera non costituisce solo un aggiornamento, ma porta rilevanti novità.

Quando non si pagano i soccorsi?

Quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

  • l’intervento è disposto dalla Centrale operativa del Suem;
  • si svolge in condizioni di estrema urgenza/emergenza;
  • le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri mezzi,
  • il trasporto è eseguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso Pronto Soccorso e quanto il trasporto è diretto all’ospedale territoriale competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale operativa

Quando invece si pagano?

  • Qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano le condizioni di emergenza-urgenza e che l’utente ha riferito una situazione diversa da quella reale al fine di ottenere l’invio dell’ambulanza, anche qualora l’utente non potesse viaggiare con mezzo diverso dall’ambulanza;
  • qualora l’intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell’utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente;
  • qualora la chiamata sia originata da un’assunzione incongrua di alcool, tale da non richiedere alcun trattamento sanitario, e l’utente non sia affetto da altre patologie concomitanti che giustifichino l’intervento di soccorso;
  • qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda di nuovo l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo intervento”.

Salvo restando il fatto che l’intervento richiesto da un terzo non può essere a carico del soccorso, l’ambulanza costerà per tutti 150 euro, 180 l’idroambulanza con infermiere e 100 euro l’intervento del medico di bordo, che è però un importo aggiuntivo al resto. L’intervento con sole squadre a terra costerà 200 euro per il diritto di chiamata di ciascun team composto da un massimo di tre operatori, e 50 euro per ogni ora di lavoro dopo la prima, fino a un massimo di 1500 euro.

Diverso è il caso dell’elicottero, che è anche la voce più cara del nuovo tariffario: 90 euro al minuto, fino a un massimo di 7.500 euro per gli interventi che richiedono l’uso dell’elecottero. Se però si è cittadini stranieri il costo lievita a 120 euro al minuto. I feriti pagano invece un ticket su importi a carico dell’Usl di appartenenza, pari a 200 euro per il diritto di chiamata di ogni squadra a terra e di 50 per ciascuna ora di operazioni dopo la prima, fino a un massimo di 500 euro. Per chi si fa male l’elicottero è meno caro: 25 euro al minuto fino a un massimo di 500 euro. Se oltre all’elicottero se muovono anche le squadre di terra si sommano gli importi, ma la cifra arriverà massimo a 700 euro.

In sostanza quindi non si tratta solo di nuove tariffe, ma anche di un ticket per coloro che rimangono feriti o non durante attività ricreative rischiose.

L’elenco delle attività lo stabilisce la stessa Delibera della Regione Veneto:

  1. alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai
  2. scialpinismo
  3. arrampicata libera
  4. speleologia
  5. parapendio e deltaplano anche a motore
  6. salti dal trampolino con sci o idrosci
  7. sci acrobatico
  8. rafting
  9. mountain bike in ambiente impervio
  10. utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore fuori strada in ambiente impervio.

Alla base del nuovo provvedimento c’è l’idea che i soccorsi in montagna, “in ambiente impervio ed ostile”, siano riconosciuti come onerosi non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del rischio corso dai soccorritori e del tempo impiegato per ogni singolo intervento, giustificato dalla difficoltà che il personale incontra nelle operazioni di recupero. Un insieme di caratteristiche che evidentemente fanno lievitare anche i costi. “Si ritiene che quando un incidente di questo tipo è conseguente ad attività ricreative – si legge nella delibera – non sia corretto far ricadere l’intero costo della componente non sanitaria dell’intervento sulla collettività, e che sia pertanto necessario introdurre un contributo a carico dell’utente soccorso per tali situazioni”.

Come ottenere la tessera CAI? Vai alla sezione tesseramento.

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